IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante «Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli  operatori  economici,  di
lavoro, salute e  servizi  territoriali,  connesse  all'emergenza  da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 26 che ha istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un  Fondo  con
una dotazione iniziale di 220 milioni di  euro  per  l'anno  2021  da
ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
da destinare al sostegno delle categorie  economiche  particolarmente
colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese  esercenti
attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri  storici,
le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante  autobus
coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.  218,  e  le  imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, prevedendo
che una quota del Fondo, non inferiore a  20  milioni  di  euro,  sia
destinata a sostenere le imprese  esercenti  trasporto  turistico  di
persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e  i  servizi  territoriali»
che ha previsto che «il Fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, e' incrementato di 120 milioni di euro per  l'anno
2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici»; 
  Visto l'art. 7, comma  6-quinquies,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73 che ha previsto che «L'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art. 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021»,  per  cui
e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021  la  quota  del
Fondo destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto  turistico
di persone mediante autobus coperti ai sensi della  legge  11  agosto
2003, n. 218; 
  Considerato che il Fondo di cui al citato art. 26 ha una  dotazione
complessivamente pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Considerato che lo stesso art. 26 prevede  che  il  predetto  Fondo
deve essere ripartito  sulla  base  della  proposta  formulata  dalle
regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
giugno 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del  18
settembre 2021, con il quale e' stata ripartita una quota  del  Fondo
pari a 340 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Considerata la necessita'  di  emanare  un  ulteriore  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, con cui ripartire la quota di 10 milioni di euro
per  l'anno  2021  di  cui  all'art.  7,   comma   6-quinquies,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
  Vista la nota n. 6775/C2FIN  del  23  settembre  2021  con  cui  la
Conferenza delle regioni e delle province  autonome  ha  proposto  il
riparto delle risorse per l'anno 2021 di cui al citato art. 7,  comma
6-quinquies; 
  Vista l'intesa in Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 21 ottobre 2021; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Riparto  dell'ulteriore  quota  del  Fondo  per  il  sostegno   delle
  attivita'   economiche   particolarmente   colpite   dall'emergenza
  epidemiologica 
 
  1.  Il  «Fondo  per  il   sostegno   delle   attivita'   economiche
particolarmente  colpite  dall'emergenza   epidemiologica»   di   cui
all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  per  una  quota
pari a 10 milioni di euro per l'anno  2021,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 6-quinquies, del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  e'
ripartito tra le regioni e le province autonome secondo  gli  importi
di cui alla tabella 1 che costituisce parte integrante  del  presente
provvedimento. Tali risorse sono destinate al sostegno delle  imprese
esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti  ai
sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. 
  2. Il presente decreto sara' inviato agli organi  di  controllo  in
base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2021 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                    Draghi            
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2990